Non sono pochi coloro i quali si sono interrogati sulla sorte del D.P.R. 207/2010 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 36/2023: il Nuovo Codice, infatti, non ne prevede espressamente l’abrogazione e lo menziona solo una volta (all’art. 225 c. 13), all’interno di una norma di interpretazione autentica in materia di qualificazione dei consorzi stabili.

Sorge quindi il dubbio che il D.P.R. 207/2010, regolamento attuativo del D.lgs. 163/2006, sia sopravvissuto, oltre al D.lgs. 50/2016, perfino al D.lgs. 36/2023.

Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 225 c. 16, a mente del quale ” […] a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati […] “.

Questa disposizione non comporta in sè l’abrogazione in blocco dei regolamenti e delle linee guida ANAC: si tratta invece di una norma di risoluzione di un’antinomia, che si riscontrerebbe qualora una fattispecie venisse disciplinata sia da un regolamento attuativo del D.lgs. 50/2016, sia da una disposizione del D.lgs. 36/2023 o di uno dei suoi allegati. L’art. 225 c. 16 prevede, infatti, che l’antinomia si risolve nel senso che deve applicarsi la disposizione del D.lgs. 36/2023 o di uno dei suoi allegati.

E’ importante, tra l’altro, precisare che non potrebbe parlarsi nè di abrogazione “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti“, nè di abrogazione dovuta al fatto che “la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore” (art. 15 disp. prel.): queste forme di abrogazione implicita, infatti, operano quando il legislatore non ha proprio previsto espressamente l’eventualità del contrasto normativo, mentre nel caso de quo il legislatore ha invece dedicato una espressa previsione al possibile contrasto, optando per una tecnica non demolitiva di risoluzione dell’antinomia.

Dall’esame dell’art. 225 c. 16, quindi, sembra emergere un quadro in cui le residue disposizioni del D.P.R. 207/2010 (“residue” perchè molte sono state falcidiate dal D.lgs. 50/2016 o da alcuni suoi regolamenti attuativi) sono quindi sopravvissute al D.lgs. 36/2023, ma non potrebbero comunque applicarsi quando le stesse fattispecie fossero disciplinate dal nuovo Codice e/o dai suoi allegati. Questo  quadro va però arricchito alla luce delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, il D.P.R. 207/2010 non è un regolamento attuativo del D.lgs. 50/2016 sotto un profilo eminentemente genetico, semplicemente perchè il D.P.R. 207/2010 è nato sei anni prima del D.lgs. 50/2016. A mio modo di vedere, tuttavia, l’art. 225 c. 16 si riferisce anche al D.P.R. 207/2010 perchè, sotto un profilo funzionale (e non più quindi puramente genetico) ha sì svolto la funzione di attuare il D.lgs. 50/2016, non foss’altro perchè il relativo legislatore, optando per la sopravvivenza di alcune disposizioni del D.P.R. 207/2010, ne ha implicitamente avallato l’attitudine a regolare aspetti di dettaglio affidati alla normazione sub-primaria.

In secondo luogo, è opportuno chiarire se vi siano spazi normativi occupati dalle sole disposizioni del D.P.R. 207/2010 che dovessero essere regolati solo dalle stesse. La risposta, a mio modo di vedere, è negativa, perchè questo Codice ha il carattere dell'”autoesecutività“. Dirimente, sul punto, è la relazione del Consiglio di Stato, di cui si riportano i seguenti due brani:

  • “si è scelto di redigere un codice che non rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi e sia immediatamente “autoesecutivo”, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare“:
  • […] nel nuovo codice gli allegati sostituiranno ogni altra fonte attuativa: oltre ai 25 allegati al codice attuale, essi assorbiranno 17 linee guida ANAC e 15 regolamenti ancora vigenti, alcuni dei quali di dimensioni molto ampie (tra cui il d.P.R. n. 207 del 2010, risalente addirittura all’attuazione del codice del 2006, nonché quello sui contratti del Ministero della difesa, ridotto da oltre 100 articoli a poco più di 10) […] “.

Fatte tutte queste precisazioni, si addiviene alle seguenti conclusioni.

Le disposizioni residue del D.P.R. 207/2010 non sono oggetto di abrogazione da parte del D.lgs. 36/2023, ma la loro applicabilità è subordinata all’applicabilità del D.lgs. 50/2016, nel senso che non sussistono ipotesi in cui sono applicabili contemporaneamente una disposizione del D.lgs. 36/2023 o di un suo allegato (in luogo del D.lgs. 50/2016)  ed una disposizione del D.P.R. 207/2010.

Quando è applicabile il D.lgs. 50/2016, allora sono applicabili (qualora vi siano) le disposizioni attuative del D.P.R. 207/2010: è il caso, ad es., dell’art. 23 D.lgs. 50/2016 (applicabile ai “procedimenti in corso” secondo quanto previsto dall’art. 225 c. 9 D.lgs. 36/2023), che trascinerà con sè l’applicazione degli artt. 14-43 D.P.R. 207/2010 finchè sarà applicabile.