In un precedente articolo (v. link) ci si poneva il problema di stabilire quale fosse la sorte del D.P.R. 207/2010 alla luce del D.lgs. 36/2023 e si concludeva che, a prescindere dalla sopravvivenza formale di alcune sue disposizioni, non vi fossero spazi di applicabilità di quelle residue, in quanto le relative fattispecie sono state regolate dal D.lgs. 36/2023.
In questo articolo è oggetto della stessa analisi il D.M. 145/2000 (meglio conosciuto come il c.d. “capitolato generale dei lavori pubblici“), la cui rubrica ufficiale è “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni“.

Tale decreto ministeriale continua ad essere richiamato nei capitolati speciali d’appalto dei contratti pubblici dal D.lgs. 36/2023 e, come ben si sa, questo inserimento deriva (quasi “acriticamente“, ammettiamolo) dall’uso di software di compilazione semi-automatica di alcuni elaborati progettuali, tra cui in primis proprio il capitolato speciale d’appalto.

Questo richiamo è da un lato superfluo e dall’altro corretto.
E’ superfluo perchè, non essendo alcuna delle disposizioni residue dotate di efficacia dispositiva/suppletiva, l’efficacia normativa del D.M. 145/2000 rimane intatta, a prescindere dal richiamo stesso. Nei capitolati speciali d’appalto, a ben vedere, andrebbero disciplinati solo quegli aspetti che l’ordinamento giuridico rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, come ad es. la fissazione della percentuale della penale, la previsione relativa alla misura della garanzia definitiva, l’individuazione delle lavorazioni escluse dal subappalto, ecc.: ogni altra norma, infatti, si applica ex se, a prescindere dal richiamo o meno nel capitolato.
E’ corretto, però, perchè ancora sopravvivono alcune disposizioni del D.M. 145/2000, che a parere dello scrivente non sono state oggetto di specifica disciplina da parte della normazione successiva dei lavori pubblici.

Le disposizioni ancora formalmente vigenti sono le seguenti.

Art. 1 – Contenuto del capitolato generale.
Art. 2 – Domicilio dell’appaltatore.
Art. 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere.
Art. 4 – Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore.
Art. 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri.
Art. 8 – Spese di contratto, di registro ed accessorie.
Art. 16 – Provvista dei materiali.
Art. 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto.
Art. 27 – Durata giornaliera dei lavori.
Art. 35 – Proprietà degli oggetti trovati.
Art. 36 – Proprietà dei materiali di demolizione.

Com’è possibile cogliere da una lettura anche sommaria, si tratta in effetti di disposizioni dal sapore autenticamente civilistico, che sembrano quasi fare da cornice alla disciplina dei lavori pubblici e della stessa fase puramente contrattuale (in cui l’Amministrazione opera iure gestionis, e non iure imperii).
Norme come l’art. 2, dedicato al domicilio dell’appaltatore, l’art. 3, relativo alle persone che possono riscuotere, o gli artt. 35 e 36, relativi alla proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione, sono sicuramente degli esempi efficaci in tal senso.

In realtà, molte di queste norme sono in un certo senso o lambite da altre disposizioni successive, o comunque direttamente evincibili dai principi generali del contratto e/o dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino.

E tuttavia, qualunque sia il possibile diverso sentiero argomentativo volto a ritenere comunque esistente nell’ordinamento giuridico quanto previsto dal D.M. 145/2000, è bene comunque sapere che tale provvedimento è vivo e vegeto, ed una sua lettura analitica e completa (riguardante quindi anche altre disposizioni non più vigenti) potrebbe essere utile per comprendere meglio la disciplina attuale del D.lgs. 36/2023.