Con il parere n. 2153/2023 (clicca qui per il documento con le evidenziature; il documento è stato downloadato dalla seguente pagina istituzionale: https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/ricerca_q.asp) il “Servizio Supporto Giuridico” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il nuovo Codice non trova applicazione negli appalti PNRR e PNC.
Il quesito che ha dato luogo al parere predetto è il seguente (ci limitiamo alla domanda n. 1).
“In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell’efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 ‘Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative’, siamo aporre i seguenti quesiti:
1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no?“
Il parere, nella parte che riguarda la domanda n. 1, così recita.
“Relativamente alla domanda n. 1, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023, si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte ‘solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere‘”.
La questione su cui verte la domanda n. 1 che ha originato il parere 2153/2023 è sinteticamente così riassumibile.
1) L’art. 225 c. 8 D.lgs. 36/2023 prevede che agli appalti finanziati (anche in parte) con fondi PNRR e PNC si applicano, anche per le procedure indette dopo l’1 luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 77/2021 ed al D.L. 13/2023.
2) Poiché il D.L. 77/2021 e il D.L. 13/2023 contengono rinvii al D.lgs. 50/2016, è sorta la questione se a tali appalti dovesse applicarsi il D.lgs. 50/2016 o il D.lgs. 36/2023.
3) Con circolare del 12 luglio 2023 il MIT in un passaggio affermava che per tali appalti, anche qualora indetti dopo l’1 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 50/2016 cui fanno rinvio il D.L. 77/2021.
4) La circolare, tuttavia, non risolveva interamente la questione predetta, perché non diceva nulla in ordine all’applicabilità del D.lgs. 50/2016 riguardo le disposizioni non espressamente richiamate dal D.L. 77/2021.
5) Da qui, dunque, la domanda n. 1, cui il MIT risponde negativamente in modo lapidario come appena visto.
Agli appalti PNRR e PNC, pertanto, secondo il parere 2153/2021 il nuovo codice non si applica nemmeno nelle parti non disciplinate dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 espressamente richiamate dal D.L. 77/2021.