Il 14 febbraio 2023 la Corte dei Conti ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un documento (disponibile qui), intitolato “Contributo scritto su atto Governo n. 19 – Codice dei Contratti Pubblici“.

Nel documento, composto da 24 pagine, la Corte dei Conti esamina alcuni dei passaggi fondamentali dello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2022 (v. qui.), dedicando un passaggio (pagg. 17-19) alla definizione di “colpa grave” di cui all’art. 2 c. 3 dello schema (” […] costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti […] “).

La definizione di “colpa grave” del nuovo Codice è salutata positivamente dalla Corte dei Conti, che in proposito scrive quanto segue. “Sembra dunque realizzarsi un virtuoso compromesso fra l’esigenza evidenziata nella relazione al codice di ridurre le incertezze interpretative in materia e la necessità di una impostazione coerente con l’istituto della responsabilità erariale, rispetto al quale permane certamente la assoluta necessità di valutare il grado della colpa sulla base del caso concreto, sia pure percorrendo l’iter argomentativo delineato dalla giurisprudenza e ripreso dalle disposizioni in esame“.

La Corte dei Conti coglie inoltre l’occasione per pronunciarsi sull’art. 21 D.L. 76/2020 ” […] che, sul fondamento dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria, ha circoscritto la responsabilità erariale ai soli casi di dolo, con esclusione della colpa grave, sia pure per i soli danni erariali cagionati da condotte attive […] “). Stavolta il giudizio è tutt’altro che lusinghiero: la Corte bolla la soluzione legislativa come “priva di fondamento logico-giuridico“, spingendosi ad affermare che ” […] la limitazione della responsabilità erariale alle fattispecie dolose risulta anche connotata da evidenti profili di illegittimità costituzionale […] “.