Il nuovo Codice dei Contratti è presentato dal Consiglio di Stato come “autoesecutivo“: innovando rispetto alla precedente esperienza codicistica, in cui si faceva rinvio a regolamenti e Linee Guida tardivamente o addirittura mai adottati, il nuovo Codice, invece, si presenta già completo in ogni sua parte, così da consentire immediatamente la conoscenza delle norme da applicare.

La realtà, in effetti, soddisfa le attese di questo proclama, fatte salve le eccezioni rappresentate dai casi di ultravigenza delle disposizioni del vecchio Codice (es. l’art. 23 in materia di progettazione), la postergazione dell’applicazione di alcune disposizioni all’1 gennaio 2024 (si pensi a gran parte delle disposizioni dedicate alla “digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti”), le disposizioni speciali relative ad interventi finanziati dal PNRR, PSC e fondi strutturali, nonchè, ed è proprio questo di cui ci si occupa oggi, ai casi in cui il Codice attribuisce ad alcune Autorità il compito di emanare alcuni provvedimenti attuativi.

Tra queste Autorità spicca l’ANAC, ai cui provvedimenti autonomi il D.lgs. 36/2023 ha rinviato più volte.

L’ANAC, con ben 12 delibere (nn. 261-272) ha emanato altrettanti provvedimenti attuativi, che contengono in tutto e per tutto norme giuridiche pienamente vigenti e cogenti, la cui efficacia sostanziale, a mio parere, è quella tipica dei regolamenti, intesi qui non nel loro nomen iuris e, ma nella loro posizione gerarchica subprimaria.

Queste delibere sono tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono disponibili sul sito dell’ANAC, nella sezione “ANAC e il nuovo Codice“, che si invita a visitare perchè lì effettivamente è possibile trovare tutti i documenti di natura normativa o para-normativa che l’ANAC adotta in virtù delle competenze attribuitele dal D.lgs. 36/2023.

Il link di riferimento è il seguente: https://www.anticorruzione.it/-/anac-e-il-nuovo-codice#p1

Qui è possibile trovare le 12 delibere, oltre al bando tipo per servizi e forniture sopra-soglia comunitaria per gli appalti nei settori ordinari.

Ognuna di queste delibere merita di essere esaminata attentamente.

In questo articolo, tuttavia, mi limito solo ad elencarle: cliccandovi su, si accede direttamente alla relativa pagina.

Nei successivi articoli spenderò qualche parola su alcune di esse, che comunque presentano un notevole grado di chiarezza e dettaglio.