Com’è noto, dall’1 luglio 2023 acquisiscono efficacia anche gli artt. 62 e 63 D.lgs. 36/2023 che disciplinano, tra l’altro, anche il tema della qualificazione delle stazione appaltanti. Si tratta di un sistema complesso e qui non si entra nel dettaglio. Un dato normativo appare però acquisito dalla maggior parte degli operatori nell’ambito dei contratti pubblici e cioè che, in virtù del disposto dell’art. 62 c. 1, tutte le stazioni appaltanti, comprese quindi anche quelle non qualificate:

  • possono procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
  • possono affidare lavori di importo non superiore ad € 500.000.

Nulla si dice, tuttavia, riguardo la possibilità di eseguire autonomamente i contratti predetti per le stazioni appaltanti non qualificate.

Nulla dice il comma 1 dell’art. 62 e nulla dice nemmeno il comma 6  dello stesso articolo. Il comma 6, infatti, occupandosi specificamente delle stazioni appaltanti non qualificate:

  • prescrive alla lettera e) che “eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione“;
  • prescrive alla lettera f) che “eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)“.

La lettera e), di sapore tautologico, presuppone che già la stazione appaltante sia qualificata per l’esecuzione, mentre ora ci stiamo proprio interrogando sulla sussistenza di tale qualificazione. La lettera f), invece, rinvia a due ipotesi differenti (la lettera “b” prevede il ricorso a centrali di committenza qualificate ed a stazioni appaltanti qualificate, mentre la lettera “c” riguarda ipotesi di affidamenti mediante “strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate“).

Non trovando un appiglio normativo, saremmo quindi costretti a ritenere che, per i contratti di cui all’art. 62 c. 1, le stazioni appaltanti non qualificate non potrebbero procedere autonomamente all’esecuzione. Il che può sembrare paradossale o comunque controintuitivo, atteso che tra i contratti predetti vi sono anche contratti di importo minimo.

Fortunatamente, all’art. 8 c. 3 dell’allegato II.4 troviamo la norma che disciplina la fattispecie dell’esecuzione autonoma dei contratti ex art. 62 c. 1.

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP“.

In altri termini, se manca una specifica qualificazione per la progettazione e l’affidamento e vi è solo l'”abilitazione/qualificazione di default” di cui all’art. 62 c. 1, le stazioni appaltanti possono comunque eseguire i contratti di cui all’art. 62 c. 1 fino al 31 dicembre 2024 ed a condizione che:

  • la stazione appaltante sia iscritta all’AUSA;
  • vi sia una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.