Tra le importanti novità del D.lgs. 36/2023 spicca sicuramente anche l’introduzione del premio di accelerazione, disciplinato all’art. 124 c. 2, che riportiamo di seguito per comodità espositiva.
“Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, se l’ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevisti’, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto“.
Il premio di accelerazione risponde a svariate esigenze che nel D.lgs. 36/2023 appaiono particolarmente marcate:
- il principio di tempestività (che assurge addirittura a componente strutturale del principio di risultato);
- la valorizzazione degli strumenti premiali e di incentivazione (il c.d. “rinforzo sanzionatorio positivo“);
- l’affermazione di un principio di simmetria tra stazione appaltante (o ente concedente) ed affidatario del contratto pubblico.
L’art. 124 c. 2 si spinge perfino a conferire alla stazione appaltante la facoltà di prevedere il premio di accelerazione anche in presenza di proroga legittima.
Da un punto di vista prettamente teorico/giuridico, non si vedrebbe la ragione per distinguere in ordine alla presenza o meno di una proroga legittima.
Da un punto di vista pratico/sociologico, tuttavia, le due ipotesi vanno distinte perchè, se nel caso di assenza di proroga legittima, l’applicazione del premio di accelerazione non risulta affatto problematica (ferma restando la necessità espressa che “l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte”), nel caso invece in cui intervenissero una o più proroghe legittime, si potrebbe accentuare il rischio di concessioni di proroghe “forzate“, “elastiche“, “ai margini della legittimità“, ecc..
Non ci si può infatti esimere dal rilevare che una cosa è la pressione che l’esecutore eserciterebbe per evitare l’applicazione di una penale (ipotesi comunque non molto frequente), altra cosa è la pressione che l’esecutore eserciterebbe per conseguire un immediato vantaggio economico (ipotesi che potrebbe anzi diventare generalizzata).
Si badi: non vi è alcuna aporia giuridica, nè alcun giudizio di merito in ordine all’opportunità di avvalersi o meno della facoltà di riconoscere il premio di accelerazione, tanto nella forma minimale del riconoscimento del premio nel solo caso di assenza di proroga legittima, quanto nella forma massimale del riconoscimento del premio anche in caso di proroga legittima.
Ci si limita, tuttavia, ad osservare che ancora una volta a farla da padrone è la reale applicazione del principio della fiducia e del risultato ed al modo in cui verranno “interpretati e sentiti” dalle pubbliche amministrazioni, dagli operatori economici e dalla collettività in genere.