Nella seduta del 16 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema definitivo del Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (v. qui il comunicato stampa del Governo della seduta del 16 dicembre 2022)
Lo schema definitivo è stato elaborato dal Consiglio di Stato ed è stato trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022 e si compone di quattro documenti (cliccaci su):
- “I. Testo degli articoli” (v. qui);
- “II. Allegati allo schema” (v. qui);
- “III. Relazione agli articoli e agli allegati” (v. qui);
- “IV. Testo degli articoli posto a fronte con il d.lgs. n. 50 del 2016” (v. qui).
L’iter di formazione del decreto legislativo in esame è descritto all’art. 1 c. 4 della legge delega.
Pertanto, successivamente all’approvazione dello schema definitivo, è stato necessario acquisire:
- il parere della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 D.lgs. 281/1997 (il parere è stato reso nella seduta del 26 gennaio 2023);
- i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (i pareri sono stati resi nella stessa data del 21 febbraio 2023: vedi qui il parere della Conferenza Unificata e qui i pareri delle Commissioni Parlamentari).
Non occorre invece acquisire il parere del Consiglio di Stato in quanto, ai sensi del terzultimo periodo dell’art. 1 c. 4 della legge delega, “ […] sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso […] “: il Governo, infatti, si è avvalso della facoltà di cui all’art. 14 c. 2 R.D. 1054/1924, richiamata espressamente al quartultimo periodo dell’art. 1 c. 4 della legge delega.
Si attende quindi, nell’ordine:
- l’approvazione in via definitiva del decreto legislativo da parte del Governo;
- l’emanazione del decreto legislativo da parte del Presidente della Repubblica;
- la pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.).
Ci sembra infine utile spendere qualche parola sul tema del rispetto dei termini fissati dalla legge delega.
In primo luogo, rileva non la data di pubblicazione del decreto legislativo nella G.U.R.I., ma la data di emanazione del decreto legislativo da parte del Presidente della Repubblica (come chiarito nella giurisprudenza costituzionale: v. ad es. la sentenza n. 34/1960 e l’ordinanza n. 355/2004).
In secondo luogo, la legge delega fissa il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega stessa (i sei mesi sarebbero scaduti il 9 gennaio 2022, essendo la legge delega stata pubblicata sulla G.U.R.I. n. 146 del 24 giugno 2022), ma i termini sono prorogati di tre mesi ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1 c. 4 (secondo cui ” […] Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi […] “).
Pertanto, il decreto legislativo dovrà essere emanato dal Presidente della Repubblica entro il 9 aprile 2022, ai fini della validità dello stesso sotto il profilo eminentemente temporale. Si badi, tuttavia, che ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dall’Europa per l’attuazione del PNRR, il nuovo Codice dei Contratti dovrà entrare in vigore entro marzo 2023. Nel dataset “Milestone e Target” (disponibile in questa pagina del sito governativo italiadomani.gov.it) si vedano in proposito le milestone riportate ai nn. 256 e 257, dalle quali si evince inoltre che entro giugno 2023 dovranno entrare in vigore ” […] tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici […] “).